Articolo 9 della Legge 1 marzo 1975, n. 47
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 marzo 1975
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Versione
31 ottobre 1993
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Versione
1 dicembre 2000
Art. 9. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 353))
Entrata in vigore il 1 dicembre 2000
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