Articolo 10 della Legge 1 marzo 1975, n. 47
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 marzo 1975
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Versione
9 agosto 1984
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Versione
1 dicembre 2000
Art. 10. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 353))
Entrata in vigore il 1 dicembre 2000
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