Articolo 7 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Articolo 6Articolo 8
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14 settembre 1997
Art. 7. Organismi a composizione mista 1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato - regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - regioni puo' istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attivita' della Conferenza stessa.
Entrata in vigore il 14 settembre 1997
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