Articolo 7 del Decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193
Articolo 6Articolo 8
Versione
12 agosto 2003
Art. 7. Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo
e qualifiche e gradi corrispondenti 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, agli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate che maturano dieci anni di anzianita' nella qualifica o grado, e' attribuito, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianita' nella medesima qualifica o grado.
2. Il trattamento di cui al comma 1 e' riassorbito all'atto dell'acquisizione della qualifica o del grado superiore.
Entrata in vigore il 12 agosto 2003
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