Art. 15. Abrogazioni 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogati:
a) gli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e successive modificazioni;
b) gli articoli 12-bis, 24-quinquies.1, 24-octies, 27-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-ter, 31- quater, comma 4, e 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , e successive modificazioni;
c) gli articoli 11-bis, 20-quinquies.1, 20-octies, 25-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-quater e 31-quinquies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , e successive modificazioni;
d) gli articoli 15-ter , 15-quater e 15-quinquies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 , e successive modificazioni;
e) gli articoli 11-bis, 19-bis, 21-bis, 28-bis, 29-bis, 30.1, 30-ter, 30-quater, comma 4, e 30-quinquies del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , e successive modificazioni;
f) gli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis, commi 1 e 3, 31-bis, 31-ter, 31-quater, 31-quinquies e 39-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , e successive modificazioni;
g) gli articoli 37-bis, 37-ter, 38-ter, commi 1 e 7, 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , e successive modificazioni;
h) gli articoli 58-ter , 73-bis , 73-ter , 73-quater e 73-quinquies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e successive modificazioni;
i) gli articoli 21-bis, 21-ter, comma 4, 21-quater, 47-bis, 47-ter, comma 4, 47-quater e 49, commi da 1-bis a 1-decies, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , e successive modificazioni;
l) l' articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85 , e successive modificazioni;
m) l' articolo 32, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 ;
n) gli articoli 1 e 2 della legge 30 novembre 2000, n. 356 ;
o) l' articolo 19, comma 3 , e l' articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 ;
p) l' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 67 ;
q) l' articolo 21, comma 3 , e l' articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 ;
r) l' articolo 30, commi 7 , 8 e 9, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 ;
s) l' articolo 30, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87 .
Note all' art. 15:
- La legge 11 luglio 1980, n. 312 , concerne il «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , reca l'«Ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia». Si trascrive il testo dell'art. 31-quater come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005 dal decreto qui pubblicato:
«Art. 31-quater (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai periti tecnici superiori). - 1. Ai periti tecnici superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «buono» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 , concerne il «Nuovo ordinamento della banda musicale della polizia di Stato.
- Si trascrive il testo dell' art. 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 , come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005 dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 15-quinquies (Orchestrale perito tecnico superiore di «primo livello». - 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli orchestrali periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 15-quater, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di «primo livello».
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione piu' grave del richiamo scritto.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
4. (Comma abrogato).
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di formazione della graduatoria finale sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.».
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , concerne l'«Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell' art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ».
- L' art. 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , in vigore dal 1° gennaio 2005, e' riportato alle note all'art. 11.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , dispone l'«attuazione dell' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate».
- L' art. 6-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , in vigore dal 1° gennaio 2005, e' riportato alle note all'art. 13.
- Si trascrive, inoltre, il testo dell' art. 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , recante l'«attuazione dell' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 38-ter (Attribuzione ai marescialli aiutanti di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di «luogotenente»).
- 1. (Comma abrogato).
2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
3. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma 1, che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del «rimprovero» e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, e' conferita con procedura selettiva «per titoli», la qualifica di «luogotenente», cui consegue l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo.
4. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui al comma 3, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
5. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito in misura non superiore ad 1/22 dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'art. 12.
6. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
7. (Comma abrogato).».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 reca: «Attuazione dell' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , reca «attuazione dell' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato».
- Si trascrivono i testi degli articoli, 21-ter, 47-ter e 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , in vigore dal 1° gennaio 2005, come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 21-ter (Riconoscimento della denominazione di «scelto» agli ispettori superiori). - 1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 21-bis, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, per il riconoscimento della denominazione di «scelto», con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, ferma restando la qualifica rivestita, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo con punti dieci» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, la selezione per il riconoscimento di «scelto», anche con effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
4. (Comma abrogato).
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalita' di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
6. Agli ispettori superiori «scelti» possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 14, comma 2, funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita' nell'ambito delle quali agli ispettori superiori «scelti» possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo art. 14, comma 2».
«Art. 47-ter (Riconoscimento della denominazione di «scelto» ai periti superiori). - 1. I periti superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo dell'art. 47-bis, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, per il riconoscimento della denominazione di «scelto» con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo con punti dieci» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della riduzione dello stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, la selezione per il riconoscimento della denominazione di «scelto», anche con effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
4. (Comma abrogato).
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno dei essi, le modalita' di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
6. Ai periti superiori «scelti» possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 40, funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita' nell'ambito delle quali ai periti superiori scelti possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo art. 40».
«Art. 49 (Trattamento economico). - 1. Al personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui al presente decreto legislativo spetta, dal 1° settembre 1995, oltre l'indennita' mensile pensionabile, lo stipendio dei livelli retributivi con gli scatti stipendiali come stabilito dall' art. 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121 , sulla base della equiparazione di cui alle tabelle A e B. Agli allievi dei corsi di cui agli articoli 4, 18, 32, 36 e 44 compete il trattamento economico previsto per gli allievi dei corsi della polizia di Stato in analoga situazione di stato.
1-bis. - 1-decies. (Abrogati).
- Si riporta il testo dell' art. 3 della legge 28 marzo 1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia), come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato.
«Art. 3. - 1. (Comma abrogato).
2. (Comma abrogato).
3. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale corrispondente al livello VII-bis e' attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli ufficiali aventi una anzianita' di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato.
4. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell' art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato.
5. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , ai commissari capo ed ai maggiori ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1° gennaio 1996 al medesimo personale, in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi.
- Si riporta il testo dell' art. 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 , recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell' art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78 , come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato.
«Art. 32 (Equiparazione tra gradi e qualifiche). - 1.
Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'art. 71 del decreto legislativo emanato ai sensi dell' art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78 , con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia di cui all' art. 16, commi 1 e 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , per effetto del presente decreto e degli articoli 3 , 4 , 5 , 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78 , e' stabilita come di seguito:
a) generale di corpo d'armata: dirigente generale di livello B;
b) generale di divisione: dirigente generale;
c) generale di brigata: dirigente superiore;
d) colonnello: primo dirigente;
e) tenente colonnello-maggiore: vice questore aggiunto;
f) capitano: commissario capo;
g) tenente: commissario.
2. Analoghe modalita' di equiparazione si applicano agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato, equiparando, altresi', il sottotenente al vice commissario.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono estesi agli ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' agli ufficiali piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224 .
3-bis. (Comma abrogato)».
- La legge 30 novembre 2000, n. 356 , reca le disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.
- L' art. 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 , in vigore dal 1° gennaio 2005, e' riportato alle note all'art. 8.
- Si riporta il testo dell' art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato.
«Art. 12 (Disposizioni transitorie per i marescialli aiutanti). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), degli articoli 58-ter e 58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo della Guardia di finanza, che:
a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di «aiutante» e la nomina a «carica speciale», con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995:
1) e' attribuito il trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
2) e' conferita, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui all'art. 58-quater del decreto di inquadramento, con l'attribuzione del relativo trattamento economico, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto dall'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo.
2. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo:
a) 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti;
b) 58-quater, comma 1, lettere b) e c) del decreto di inquadramento, il conferimento della qualifica di luogotenente ha decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti. Tale disposizione si applica anche nei confronti del personale a cui viene attribuito lo scatto aggiuntivo, di cui all'art. 58-ter, ai sensi della lettera a) del presente comma.
3. (Comma abrogato).
4. Dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'art. 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti cui e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, e' richiesta una permanenza minima nel grado di maresciallo aiutante di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.
5. Ai fini della determinazione dei requisiti temporali necessari per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 58-ter del decreto di inquadramento, relativamente alle promozioni al grado di maresciallo aiutante conferite dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla norma di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art. 58-ter, si applicano le disposizioni di cui alla tabella «B» allegata al presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, con le modalita' di cui al successivo art. 15, comma 5, anche nei confronti del personale appartenente al ruolo «Esecutori» della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto».
- Si trascrive, inoltre, il testo dell' art. 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 , come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato.
«Art. 21. - 1. Agli ispettori superiori, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell' art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 , in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 30-ter e 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotti dall'art. 15 del presente decreto. I medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la denominazione di «sostituto commissario».
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all' art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotto dall'art. 15 del presente decreto, e' attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. (Comma abrogato).
4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo e assume la denominazione di «sostituto commissario», di cui all' art. 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotto dall'art. 15 del presente decreto, a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore ovvero di sette anni se ha superato la prima selezione prevista dall' art. 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 .
5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , come introdotto dall'art. 15 del presente decreto, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di «sostituto commissario» di cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui il comma 2 del presente articolo sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma.
6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici di cui agli articoli 30-ter, commi 1 e 2, 30-quater, commi 2 e 3, e 30-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotti dall'art. 15 del presente decreto».
- Si riporta il testo dell' art. 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato.
«Art. 30 (Norme transitorie). - 1. Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di «carica speciale» o di «aiutante» del disciolto ruolo dei sottufficiali, e' attribuito l'inquadramento con il proprio grado ed anzianita' nella qualifica di «luogotenente», fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e' attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
3. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal 2 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, cui e' attribuito la scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento della qualifica di «luogotenente», fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presento decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno sette anni nel grado.
4. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 1996 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cio' e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento della qualifica di «luogotenente», fermi restando gli altri requisiti e condizioni richiesti dall' art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno sette anni e sei mesi nel grado.
5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonche' accertati quelli di cui all' art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 dei presente decreto, la qualifica di «luogotenente» e' conferita ai marescialli aiutanti di maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.
6. Per i marescialli aiutanti che conseguono il grado con decorrenza:
a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2002;
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,
il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, e' fissato rispettivamente in uno, due, tre, quattro, cinque e sei anni.
7. (Comma abrogato).
8. (Comma abrogato).
9. (Comma abrogato).
10. Ai brigadieri capi comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti di cui all' art. 37-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato quattro anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi quattro anni di permanenza nel grado.
11. Agli appuntati scelti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 37-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato quattro anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi quattro anni di permanenza nel grado.
12. Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma 1, e 37-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotti dall'art. 27 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dagli articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter , comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotti dall'art. 27 del presente decreto.
13. Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra le promozioni disponibili per le forme di avanzamento a maresciallo aiutante di cui all'art. 38-bis, comma 1, lettere a) e b), come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, puo' essere variato con decreto del Ministro della difesa, per consentire una completa utilizzazione della disponibilita' di promozioni.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2002, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, il personale che riveste il grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per l'anno 2001 e non promosso, e' promosso, nell'ordine del proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 31 dicembre del 2001. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all' art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 , in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
15. Le promozioni attribuite ai sensi del comma 14 ai marescialli capi non concorrono alla determinazione del limite di promozioni di cui all' art. 38-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
16. Con decreto del Ministro della difesa sono apportate disposizioni integrative e correttive alle disposizioni attuative dell' art. 38, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , relative alle procedure dell'avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno al piu' effettuarsi in due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla su materie tecnico-professionali e di cultura generale».
- Si riporta il testo dell' art. 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato», come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato.
«Art. 30. - 1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo previsto, rispettivamente, dai commi 1-bis e 1-quater dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , introdotti dall'art. 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori e qualifiche equiparate, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile previsto, rispettivamente, dai commi 1-ter e 1-sexies dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , introdotti dall'art. 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale con decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
3. Ai vice ispettori e qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui al comma 1-quinquies dell'art. 49 del decreto logislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotto dall'art. 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica.
4. Agli ispettori capo e qualifiche equiparate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato dieci anni di anzianita' riconosciuta nella qualifica, il trattamento economico di cui al comma 1-septies dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , come introdotto dall'art. 28, comma 1, del presente decreto e' attribuito dalla medesima data.
5. Al personale inquadrato al 1° settembre 1995 nella qualifica di ispettore superiore ed equiparata, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, a decorrere da quest'ultima data, gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 21-bis , 21-ter , 47-bis e 47-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , introdotti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 26 del presente decreto. Il medesimo personale assume, con la stessa decorrenza, la denominazione anche di «scelto».
6. Salvo quanto previsto al comma 5, agli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-bis e 47-bis, e' attribuito con la medesima decorrenza.
7. (Comma abrogato).
8. Il personale di cui al comma 6 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui, rispettivamente, agli articoli 21-ter e 47-ter, ed assume la denominazione di «scelto» a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore o equiparata. Il personale che e' stato inquadrato nella qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata avendo superato la prima selezione prevista dal comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-ter, e 47-ter ed acquisisce la denominazione di «scelto» dopo sette anni di servizio utile nelle predette qualifiche.
9. Per gli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 21-bis e dai commi 2 e 3 dell'art. 47-bis, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di «scelto» di cui al comma 5 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 6 del presente articolo, sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 8, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma 8.
10. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, 47-bis, 47-ter, 47-quater e 49, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-nonies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , introdotti dal presente decreto, ad eccezione di quella relativa al requisito dell'anzianita' minima richiesta nella qualifica.
a) gli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e successive modificazioni;
b) gli articoli 12-bis, 24-quinquies.1, 24-octies, 27-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-ter, 31- quater, comma 4, e 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , e successive modificazioni;
c) gli articoli 11-bis, 20-quinquies.1, 20-octies, 25-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-quater e 31-quinquies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , e successive modificazioni;
d) gli articoli 15-ter , 15-quater e 15-quinquies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 , e successive modificazioni;
e) gli articoli 11-bis, 19-bis, 21-bis, 28-bis, 29-bis, 30.1, 30-ter, 30-quater, comma 4, e 30-quinquies del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , e successive modificazioni;
f) gli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis, commi 1 e 3, 31-bis, 31-ter, 31-quater, 31-quinquies e 39-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , e successive modificazioni;
g) gli articoli 37-bis, 37-ter, 38-ter, commi 1 e 7, 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , e successive modificazioni;
h) gli articoli 58-ter , 73-bis , 73-ter , 73-quater e 73-quinquies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e successive modificazioni;
i) gli articoli 21-bis, 21-ter, comma 4, 21-quater, 47-bis, 47-ter, comma 4, 47-quater e 49, commi da 1-bis a 1-decies, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , e successive modificazioni;
l) l' articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85 , e successive modificazioni;
m) l' articolo 32, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 ;
n) gli articoli 1 e 2 della legge 30 novembre 2000, n. 356 ;
o) l' articolo 19, comma 3 , e l' articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 ;
p) l' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 67 ;
q) l' articolo 21, comma 3 , e l' articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 ;
r) l' articolo 30, commi 7 , 8 e 9, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 ;
s) l' articolo 30, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87 .
Note all' art. 15:
- La legge 11 luglio 1980, n. 312 , concerne il «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , reca l'«Ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia». Si trascrive il testo dell'art. 31-quater come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005 dal decreto qui pubblicato:
«Art. 31-quater (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai periti tecnici superiori). - 1. Ai periti tecnici superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «buono» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 , concerne il «Nuovo ordinamento della banda musicale della polizia di Stato.
- Si trascrive il testo dell' art. 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 , come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005 dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 15-quinquies (Orchestrale perito tecnico superiore di «primo livello». - 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli orchestrali periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 15-quater, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di «primo livello».
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione piu' grave del richiamo scritto.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
4. (Comma abrogato).
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di formazione della graduatoria finale sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.».
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , concerne l'«Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell' art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ».
- L' art. 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , in vigore dal 1° gennaio 2005, e' riportato alle note all'art. 11.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , dispone l'«attuazione dell' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate».
- L' art. 6-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , in vigore dal 1° gennaio 2005, e' riportato alle note all'art. 13.
- Si trascrive, inoltre, il testo dell' art. 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , recante l'«attuazione dell' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 38-ter (Attribuzione ai marescialli aiutanti di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di «luogotenente»).
- 1. (Comma abrogato).
2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
3. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma 1, che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del «rimprovero» e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, e' conferita con procedura selettiva «per titoli», la qualifica di «luogotenente», cui consegue l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo.
4. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui al comma 3, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
5. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito in misura non superiore ad 1/22 dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'art. 12.
6. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
7. (Comma abrogato).».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 reca: «Attuazione dell' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , reca «attuazione dell' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato».
- Si trascrivono i testi degli articoli, 21-ter, 47-ter e 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , in vigore dal 1° gennaio 2005, come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 21-ter (Riconoscimento della denominazione di «scelto» agli ispettori superiori). - 1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 21-bis, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, per il riconoscimento della denominazione di «scelto», con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, ferma restando la qualifica rivestita, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo con punti dieci» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, la selezione per il riconoscimento di «scelto», anche con effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
4. (Comma abrogato).
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalita' di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
6. Agli ispettori superiori «scelti» possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 14, comma 2, funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita' nell'ambito delle quali agli ispettori superiori «scelti» possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo art. 14, comma 2».
«Art. 47-ter (Riconoscimento della denominazione di «scelto» ai periti superiori). - 1. I periti superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo dell'art. 47-bis, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, per il riconoscimento della denominazione di «scelto» con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo con punti dieci» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della riduzione dello stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, la selezione per il riconoscimento della denominazione di «scelto», anche con effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
4. (Comma abrogato).
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno dei essi, le modalita' di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
6. Ai periti superiori «scelti» possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 40, funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita' nell'ambito delle quali ai periti superiori scelti possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo art. 40».
«Art. 49 (Trattamento economico). - 1. Al personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui al presente decreto legislativo spetta, dal 1° settembre 1995, oltre l'indennita' mensile pensionabile, lo stipendio dei livelli retributivi con gli scatti stipendiali come stabilito dall' art. 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121 , sulla base della equiparazione di cui alle tabelle A e B. Agli allievi dei corsi di cui agli articoli 4, 18, 32, 36 e 44 compete il trattamento economico previsto per gli allievi dei corsi della polizia di Stato in analoga situazione di stato.
1-bis. - 1-decies. (Abrogati).
- Si riporta il testo dell' art. 3 della legge 28 marzo 1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia), come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato.
«Art. 3. - 1. (Comma abrogato).
2. (Comma abrogato).
3. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale corrispondente al livello VII-bis e' attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli ufficiali aventi una anzianita' di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato.
4. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell' art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato.
5. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , ai commissari capo ed ai maggiori ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1° gennaio 1996 al medesimo personale, in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi.
- Si riporta il testo dell' art. 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 , recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell' art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78 , come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato.
«Art. 32 (Equiparazione tra gradi e qualifiche). - 1.
Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'art. 71 del decreto legislativo emanato ai sensi dell' art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78 , con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia di cui all' art. 16, commi 1 e 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , per effetto del presente decreto e degli articoli 3 , 4 , 5 , 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78 , e' stabilita come di seguito:
a) generale di corpo d'armata: dirigente generale di livello B;
b) generale di divisione: dirigente generale;
c) generale di brigata: dirigente superiore;
d) colonnello: primo dirigente;
e) tenente colonnello-maggiore: vice questore aggiunto;
f) capitano: commissario capo;
g) tenente: commissario.
2. Analoghe modalita' di equiparazione si applicano agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato, equiparando, altresi', il sottotenente al vice commissario.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono estesi agli ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' agli ufficiali piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224 .
3-bis. (Comma abrogato)».
- La legge 30 novembre 2000, n. 356 , reca le disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.
- L' art. 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 , in vigore dal 1° gennaio 2005, e' riportato alle note all'art. 8.
- Si riporta il testo dell' art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato.
«Art. 12 (Disposizioni transitorie per i marescialli aiutanti). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), degli articoli 58-ter e 58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo della Guardia di finanza, che:
a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di «aiutante» e la nomina a «carica speciale», con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995:
1) e' attribuito il trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
2) e' conferita, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui all'art. 58-quater del decreto di inquadramento, con l'attribuzione del relativo trattamento economico, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto dall'art. 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo.
2. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo:
a) 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti;
b) 58-quater, comma 1, lettere b) e c) del decreto di inquadramento, il conferimento della qualifica di luogotenente ha decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti. Tale disposizione si applica anche nei confronti del personale a cui viene attribuito lo scatto aggiuntivo, di cui all'art. 58-ter, ai sensi della lettera a) del presente comma.
3. (Comma abrogato).
4. Dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'art. 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti cui e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, e' richiesta una permanenza minima nel grado di maresciallo aiutante di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.
5. Ai fini della determinazione dei requisiti temporali necessari per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 58-ter del decreto di inquadramento, relativamente alle promozioni al grado di maresciallo aiutante conferite dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla norma di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art. 58-ter, si applicano le disposizioni di cui alla tabella «B» allegata al presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, con le modalita' di cui al successivo art. 15, comma 5, anche nei confronti del personale appartenente al ruolo «Esecutori» della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto».
- Si trascrive, inoltre, il testo dell' art. 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 , come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato.
«Art. 21. - 1. Agli ispettori superiori, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell' art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 , in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 30-ter e 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotti dall'art. 15 del presente decreto. I medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la denominazione di «sostituto commissario».
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all' art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotto dall'art. 15 del presente decreto, e' attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. (Comma abrogato).
4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo e assume la denominazione di «sostituto commissario», di cui all' art. 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotto dall'art. 15 del presente decreto, a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore ovvero di sette anni se ha superato la prima selezione prevista dall' art. 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 .
5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , come introdotto dall'art. 15 del presente decreto, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di «sostituto commissario» di cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui il comma 2 del presente articolo sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma.
6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici di cui agli articoli 30-ter, commi 1 e 2, 30-quater, commi 2 e 3, e 30-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotti dall'art. 15 del presente decreto».
- Si riporta il testo dell' art. 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato.
«Art. 30 (Norme transitorie). - 1. Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di «carica speciale» o di «aiutante» del disciolto ruolo dei sottufficiali, e' attribuito l'inquadramento con il proprio grado ed anzianita' nella qualifica di «luogotenente», fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e' attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
3. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal 2 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, cui e' attribuito la scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento della qualifica di «luogotenente», fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presento decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno sette anni nel grado.
4. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 1996 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cio' e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento della qualifica di «luogotenente», fermi restando gli altri requisiti e condizioni richiesti dall' art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno sette anni e sei mesi nel grado.
5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonche' accertati quelli di cui all' art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 dei presente decreto, la qualifica di «luogotenente» e' conferita ai marescialli aiutanti di maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.
6. Per i marescialli aiutanti che conseguono il grado con decorrenza:
a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2002;
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,
il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, e' fissato rispettivamente in uno, due, tre, quattro, cinque e sei anni.
7. (Comma abrogato).
8. (Comma abrogato).
9. (Comma abrogato).
10. Ai brigadieri capi comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti di cui all' art. 37-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato quattro anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi quattro anni di permanenza nel grado.
11. Agli appuntati scelti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 37-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato quattro anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi quattro anni di permanenza nel grado.
12. Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma 1, e 37-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotti dall'art. 27 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dagli articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter , comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotti dall'art. 27 del presente decreto.
13. Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra le promozioni disponibili per le forme di avanzamento a maresciallo aiutante di cui all'art. 38-bis, comma 1, lettere a) e b), come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, puo' essere variato con decreto del Ministro della difesa, per consentire una completa utilizzazione della disponibilita' di promozioni.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2002, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, il personale che riveste il grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per l'anno 2001 e non promosso, e' promosso, nell'ordine del proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 31 dicembre del 2001. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all' art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 , in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
15. Le promozioni attribuite ai sensi del comma 14 ai marescialli capi non concorrono alla determinazione del limite di promozioni di cui all' art. 38-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
16. Con decreto del Ministro della difesa sono apportate disposizioni integrative e correttive alle disposizioni attuative dell' art. 38, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , relative alle procedure dell'avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno al piu' effettuarsi in due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla su materie tecnico-professionali e di cultura generale».
- Si riporta il testo dell' art. 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato», come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato.
«Art. 30. - 1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo previsto, rispettivamente, dai commi 1-bis e 1-quater dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , introdotti dall'art. 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori e qualifiche equiparate, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile previsto, rispettivamente, dai commi 1-ter e 1-sexies dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , introdotti dall'art. 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale con decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
3. Ai vice ispettori e qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui al comma 1-quinquies dell'art. 49 del decreto logislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotto dall'art. 28 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica.
4. Agli ispettori capo e qualifiche equiparate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato dieci anni di anzianita' riconosciuta nella qualifica, il trattamento economico di cui al comma 1-septies dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , come introdotto dall'art. 28, comma 1, del presente decreto e' attribuito dalla medesima data.
5. Al personale inquadrato al 1° settembre 1995 nella qualifica di ispettore superiore ed equiparata, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, a decorrere da quest'ultima data, gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 21-bis , 21-ter , 47-bis e 47-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , introdotti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 26 del presente decreto. Il medesimo personale assume, con la stessa decorrenza, la denominazione anche di «scelto».
6. Salvo quanto previsto al comma 5, agli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-bis e 47-bis, e' attribuito con la medesima decorrenza.
7. (Comma abrogato).
8. Il personale di cui al comma 6 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui, rispettivamente, agli articoli 21-ter e 47-ter, ed assume la denominazione di «scelto» a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore o equiparata. Il personale che e' stato inquadrato nella qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata avendo superato la prima selezione prevista dal comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-ter, e 47-ter ed acquisisce la denominazione di «scelto» dopo sette anni di servizio utile nelle predette qualifiche.
9. Per gli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 21-bis e dai commi 2 e 3 dell'art. 47-bis, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di «scelto» di cui al comma 5 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 6 del presente articolo, sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 8, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma 8.
10. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, 47-bis, 47-ter, 47-quater e 49, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-nonies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 , introdotti dal presente decreto, ad eccezione di quella relativa al requisito dell'anzianita' minima richiesta nella qualifica.