2. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, e dell'applicazione dell' articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennita' integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.
4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianita' maturata al 1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di acces-so a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato e' attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.
7. La corresponsione degli stipendi, nonche' delle anticipazioni stipendiali di cui all'articolo 5, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell' articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 , non hanno effetto nei confronti del personale gia' collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.
Note all' art. 3:
- La legge 29 aprile 1976, n. 177 , reca: «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.».
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 :
«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15 , 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994 ».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , reca il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Se ne riporta l'art. 82:
«Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia».
- La legge 11 luglio 1980, n. 312 , reca il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Se ne trascrive l'art. 172:
«Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1965, n. 165 , reca: «Attuazione delle deleghe conferite dall' art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e dall'art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego».