Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 luglio 1970 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 luglio 1970 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale con allegato, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961. - Articolo 2Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo X della Convenzione stessa.
- Convention della Legge 10 maggio 1970, n. 418Convention europeenne sur l'arbitrage commercial international
Parte di provvedimento in formato grafico