Articolo 6 - Convenzione della Legge 3 febbraio 2011, n. 7
Articolo 5Articolo 7
Versione
25 febbraio 2011
ARTICOLO 6

Le eventuali controversie tra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione o al funzionamento della presente convenzione sono per quanto possibile risolte in via negoziale. Ove non si giunga ad una soluzione entro il termine di tre mesi, le Parti contraenti interessate possono, di comune accordo, designare un conciliatore per risolverle.
Entrata in vigore il 25 febbraio 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente