Articolo 8 - Convenzione della Legge 3 febbraio 2011, n. 7
Articolo 7Articolo 9
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25 febbraio 2011
ARTICOLO 8

Ogni Parte contraente puo' proporre modifiche alla presente convenzione, in particolare se la Parte contraente subisca gravi perdite di bilancio a seguito dell'applicazione della presente convenzione. Ogni proposta di modifica e' inviata al depositario di cui all'articolo 7, il quale ne da' comunicazione alle Parti contraenti.
Le modifiche sono adottate di comune accordo dalle Parti contraenti.
Le modifiche adottate in base al paragrafo 2 entrano in vigore a norma dell'articolo 7.

Entrata in vigore il 25 febbraio 2011
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