Legge 5 luglio 1965, n. 833

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    Giurisprudenza6

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    • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/10/1976, n. 3509
      Provvedimento: Per stabilire se le imprese di trapunteria debbano, considerarsi ai fini dei contributi per le assicurazioni sociali, come artigiane o come industriali, la legge 5 luglio 1965 n 833, art 1, rinvia ai criteri - fondati, per le imprese costituite in Forma cooperativa o societaria, sul rapporto quantitativo tra capitale e lavoro - della legge 25 luglio 1956 n 860. Per qualificare dette imprese per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n 833 del 1965, devesi aver riguardo al DM 2 febbraio 1948, che le qualificava tutte come artigiane.*
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      • impresa artigiana·
      • artigianato·
      • contributi assicurativi·
      • imprese di trapunteria·
      • previdenza (assicurazioni sociali)·
      • categorie·
      • determinazione·
      • impresa di trapunteria·
      • accertamento del giudice del merito·
      • imprenditore·
      • commerciale e industriale·
      • criteri·
      • impresa·
      • incensurabilita in cassazione·
      • natura artigiana o industriale

    • 2Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/1980, n. 259
      Provvedimento: Le caratteristiche della 'impresa artigiana', definite a tutti gli effetti, dalla legge 25 luglio 1956, n 860, sono rilevanti non solo in ordine agli istituti da questa specificamente considerati ma anche in ordine agli istituti previsti, in relazione alle imprese aventi la medesima natura, da altri provvedimenti legislativi. In particolare alla legge n 860 del 1956, invece che al DM 2 febbraio 1948, occorre fare riferimento (alla stregua della normativa di cui agli artt 20 della stessa legge, 6 e 25 legge 17 ottobre 1961 n 1038 e 1 legge 5 luglio 1965 n 833) per quanto attiene ai requisiti della impresa artigiana in relazione all'Obbligo contributivo per gli assegni familiari per il …
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      • impresa artigiana·
      • artigianato·
      • esclusione·
      • manifesta infondatezza·
      • contributi·
      • previdenza (assicurazioni sociali)·
      • societa per azioni e responsabilita limitata e in accomandita semplice e per azioni·
      • requisiti stabiliti dalla legge n 860 del 1956·
      • impresa esercitata da una societa non cooperativa a responsabilita limitata·
      • possibile natura artigianale·
      • questione di legittimita costituzionale dello art 3, comma primo, della legge n 860 del 1956·
      • rilevanza·
      • obbligo contributivo per gli assegni familiari per il periodo successivo all'1 luglio 1965·
      • inclusione·
      • assegni familiari

    • 3Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/1979, n. 4711
      Provvedimento: In tema di regime giuridico degli assegni familiari per le imprese artigiane, nel periodo precedente l'entrata in vigore della legge 5 luglio 1965 n 833 - che per l'identificazione delle dette imprese rinvia alla legge 25 luglio 1956 n 860 dettante appunto norme generali su quel tipo di imprese - l'impresa artigiana deve essere identificata ai sensi dell'art 1 DLCPS 17 dicembre 1947 n 1586, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953 n 35, con riferimento ai decreti del ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cui interpretazione, trattandosi Atti amministrativi, rientra nei poteri del giudice del merito e quindi sfugge al Sindacato della Corte di Cassazione, purche adeguatamente …
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      • imprese artigiane·
      • previdenza (assicurazioni sociali)·
      • inps·
      • contributi·
      • assegni familiari·
      • necessita·
      • criteri·
      • incensurabilita in cassazione·
      • identificazione·
      • identificazione per il periodo anteriore alla entrata in vigore della legge n 833 del 1965·
      • partecipazione diretta al lavoro da parte del titolare·
      • criteri dettati dal dm 2 febbraio 1948·
      • interpretazione dei decreti del ministro del lavoro·
      • limiti·
      • determinazione

    • 4Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/06/1979, n. 3705
      Provvedimento: A seguito dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1965 n 833 non si e sottratto all'INPS il potere di accertare direttamente i requisiti delle imprese, ai fini del loro inquadramento nel settore industriale o artigianale della conseguente Determinazione della misura dei contributi da versare alla cassa unica per gli assegni familiari, ma si e voluto soltanto che l'INPS, nell'Esercizio del suo potere, tenga conto dei requisiti introdotti dalla legge n 860 del 1956, istitutiva della disciplina delle imprese artigiane, in luogo dei criteri stabiliti in precedenza dal DM 2 febbraio 1948. Pertanto, l'iscrizione all'albo delle imprese esercenti attivita artigianali, non impedisce all'INPS, …
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      • previdenza (assicurazioni sociali)·
      • lavoratori autonomi·
      • inquadramento di una impresa nel settore industriale o in quello artigiano·
      • poteri dell'inps·
      • artigiani (inps)

    • 5Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1978, n. 3893
      Provvedimento: All'operaio dipendente da impresa industriale, il quale, trovandosi in trattamento di integrazione salariale per sospensione del lavoro, sia stato ammalato nel periodo 6 marzo-7 aprile 1972, non spetta l'assistenza per malattia prevista dall'art 3, ultimo comma, della legge n 433 del 1964. Infatti detta assistenza originariamente valida solo entro l'anno dall'entrata in vigore della legge, venne estesa dagli artt 2 della legge n 833 del 1965 e 1 del DL n 129 del 1966 fino al 31 gennaio 1966, e non oltre. Nel suddetto periodo il trattamento di integrazione salariale era disciplinato dalla legge n 1115 del 1968, che non prevedeva una Forma di assistenza malattia analoga a quella della …
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      • assicurazione malattie·
      • spettanza·
      • previdenza (assicurazioni sociali)·
      • assistenza·
      • inam·
      • stato di malattia dal 6 marzo al 7 aprile 1972·
      • assistenza malattia ex art 3 della legge n 433 del 1964·
      • esclusione·
      • operaio dipendente da impresa industriale in cassa integrazione per sospensione del lavoro
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    Versioni del testo

    • Articolo 1
      Art. 1.
      Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961 n. 1038 , gia' prorogate al 30 giugno 1965 con l' articolo 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433 , sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 1966.
      La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo 25 ha effetto dal 1 aprile 1966.
      Per la identificazione delle aziende artigiane ai fini di quanto stabilito al comma quarto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , si fa riferimento ai requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 869 , il luogo della classificazione indicata dal decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive disposizioni.
    • Art. 2.
      Il trattamento previsto dall' articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433 , compete, secondo le modalita', misure e condizioni indicate nell'articolo medesimo, anche agli operai delle aziende industriali che vengano sospesi dal lavoro o lavorino ad orario ridotto nel periodo dal 1 luglio 1965 al 30 giugno 1966.
      Nei confronti degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini il trattamento previsto dal precedente comma e' applicato nei limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354 , convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31 .
    • Articolo 3
      Art. 3.
      Nei confronti degli operai ammessi al trattamento di cui all' articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433 , in data anteriore al 1 luglio 1965, il trattamento stesso viene mantenuto, in aggiunta ai periodi previsti nello stesso articolo, per un ulteriore periodo di sei mesi nelle misure indicate per il quarto trimestre e non oltre il termine del 30 giugno 1966.