Art. 25. (( (Obbligo di frequenza) )) (( 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
2. La partecipazione ai corsi e' disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.
3. Il periodo di partecipazione all'attivita' di formazione indicata nel comma 2 e' considerato attivita' di servizio a tutti gli effetti.
4. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale. ))