Articolo 25 del Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26
Articolo 26Articolo 28
Versione
18 febbraio 2006
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Versione
31 luglio 2007
Art. 25. (( (Obbligo di frequenza) )) (( 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
2. La partecipazione ai corsi e' disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.
3. Il periodo di partecipazione all'attivita' di formazione indicata nel comma 2 e' considerato attivita' di servizio a tutti gli effetti.
4. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale. ))
Entrata in vigore il 31 luglio 2007
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