Art. 26-bis. (Oggetto) 1. I magistrati giudicanti e requirenti ((ai quali sono conferiti)) o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado devono, entro sei mesi dal conferimento o dalla conferma, frequentare un corso mirato all'approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonche' al miglioramento delle competenze riguardanti la capacita' di analisi ed elaborazione dei ((dati statistici e)) la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e si concludono con lo svolgimento di una prova finale consistente in una esercitazione pratica.
3. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di cui al comma 1 i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui al comma 1 nei cinque anni antecedenti al conferimento o alla conferma dell'incarico.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e si concludono con lo svolgimento di una prova finale consistente in una esercitazione pratica.
3. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di cui al comma 1 i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui al comma 1 nei cinque anni antecedenti al conferimento o alla conferma dell'incarico.