Articolo 4 del Decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4
Articolo 3 bis
Versione
29 gennaio 2014
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Versione
30 marzo 2014
Art. 4. Copertura finanziaria 1. ((Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, si provvede:)) ((a) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;))
b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Entrata in vigore il 30 marzo 2014
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