Articolo 15 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201
Articolo 14Articolo 16
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31 dicembre 2022
Art. 15. Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica 1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2022
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