Articolo 31 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201
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31 dicembre 2022
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25 febbraio 2023
Art. 31. Trasparenza nei servizi pubblici locali 1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilita' degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.
2. Gli atti di cui al comma 1 ((, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo)) e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.
3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.
4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalita' di cui al comma 3:
a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici;
b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all' articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;
c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9, nonche', ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualita' conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorita' di settore sui propri siti istituzionali.
5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'ente che li produce in conformita' a quanto previsto dall' articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005 .
6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorita' di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell' articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.
Entrata in vigore il 25 febbraio 2023
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