Articolo 20 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201
Articolo 19Articolo 21
Versione
31 dicembre 2022
Art. 20. Tutele sociali 1. I bandi di gara, gli avvisi o la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicurano, nel rispetto del principio di proporzionalita', la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2022
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