Articolo 32 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201
Articolo 31 bisArticolo 33
Versione
31 dicembre 2022
Art. 32. Disposizioni di coordinamento in materia
di trasporto pubblico locale 1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I e dal diritto dell'Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale trovano diretta applicazione le disposizioni di cui al titolo III, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonche' gli articoli 29, 30 e 31.
2. Ai fini della scelta delle modalita' di gestione e affidamento del servizio, si tiene anche conto di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l'applicabilita' dell'articolo 14, commi 2 e 3 e dell'articolo 17.
3. Ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 20 nonche' dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo IV e V, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore.
4. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all'articolo 30 del presente decreto con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.
Note all'art. 32:
- Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70) e' pubblicato nella GUUE del 3.12.2007 n. L 315.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2022
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