Articolo 13 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201
Articolo 12Articolo 14
Versione
31 dicembre 2022
Art. 13. Limitazioni nella istituzione e nel mantenimento di diritti speciali o esclusivi 1. L'attribuzione di diritti speciali o esclusivi e' ammessa, in conformita' al diritto dell'Unione europea, solo se indispensabile all'adempimento della funzione affidata al gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, in assenza di misure meno restrittive della liberta' d'impresa e sulla base di un'adeguata analisi economica. L'ente locale da' conto dell'analisi e della valutazione circa la necessita' di attribuire diritti speciali o esclusivi nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2022
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