Articolo 1 del Decreto-legge 1 settembre 1993, n. 342
Articolo 2
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1 novembre 1993
Art. 1.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 17 FEBBRAIO 1994, N. 121
Entrata in vigore il 1 novembre 1993
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