Articolo 7 del Decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 321
Articolo 6Articolo 8
Versione
9 maggio 1948
Art. 7.
Il Comitato di gestione e' convocato dal presidente almeno una volta al mese.
Per la validita' delle sue adunanze occorre la presenza di non meno di sei membri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Entrata in vigore il 9 maggio 1948
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