Articolo 5 del Regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366
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28 novembre 1922
Art. 5.


Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali, sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi nei quali le disposizioni in vigore richieggano che l'atto notorio sia formato davanti al magistrato.
Entrata in vigore il 28 novembre 1922
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