Articolo
1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data del deposito del ventiquattresimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ciascuna delle Parti contraenti che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventiquattresimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data del deposito da parte di detta Parte contraente del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data del deposito del ventiquattresimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ciascuna delle Parti contraenti che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventiquattresimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data del deposito da parte di detta Parte contraente del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.