Articolo 16 - Convenzione della Legge 27 aprile 1982, n. 289
Articolo 15Articolo 17
Versione
11 giugno 1982
Articolo

1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data del deposito del ventiquattresimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ciascuna delle Parti contraenti che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventiquattresimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data del deposito da parte di detta Parte contraente del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Entrata in vigore il 11 giugno 1982