ad accertamenti non definitivi 1. Il primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , recante disposizioni per le iscrizioni a ruolo in base ad accertamenti non definitivi, e' sostituito
dal seguente: "Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la meta' degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 , come modifcato dal presente decreto:
"Art. 15 (Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi). - Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la meta' degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:
a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;
b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza di tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;
c) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d'appello, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi".