Articolo 92 del Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009
Articolo 91Articolo 93
Versione
1 ottobre 1925
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Versione
24 maggio 2001
Art. 92.

Gli istitutori di ruolo e gli istitutori assistenti hanno la responsabilita' immediata dell'educazione, della condotta morale e del contegno disciplinare degli alunni che sono loro affidati.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Entrata in vigore il 24 maggio 2001
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