Articolo 61 del Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009
Articolo 60Articolo 62
Versione
1 ottobre 1925
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Versione
30 ottobre 1962
Art. 61.

Il vincitore ha diritto ad una sola offerta di nomina. Gli effetti dei concorsi si esauriscono quando tutti i vincitori abbiano avuto l'offerta di nomina.

I concorrenti, che non siano stati compresi nella graduatoria dei vincitori, non hanno nessun diritto alla nomina, qualunque sia il voto da essi conseguito, ed anche se alcuno dei vincitori rinunci all'offerta di nomina.
((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Entrata in vigore il 30 ottobre 1962
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