Articolo 58 del Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009
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1 ottobre 1925
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6 aprile 1934
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30 ottobre 1962
Art. 58.

Compiuta la valutazione delle prove d'esame e dei titoli, la commissione forma la graduatoria dei vincitori, comprendendovi, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per i titoli e l'esame o quando trattisi di concorsi a posti di maestro elementare pel solo esame, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi.

Non possono essere inclusi nella graduatoria dei vincitori i concorrenti che' pur avendo riportato almeno sette decimi dei voti complessivi per i titoli e l'esame, non abbiano conseguito il minimo di sette decimi dei voti assegnati alle prove d'esame e di sei decimi per ognuna di esse.

Nella formazione della graduatoria si tiene altresi' conto dei posti che debbono essere riservati agli invalidi di guerra a norma della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e del relativo regolamento 26 gennaio 1922, n. 92 , e agli ex-combattenti a norma dell' art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 .

La Commissione puo' inoltre designare i concorrenti non compresi nella graduatoria dei vincitori, che siano idonei per eventuali incarichi in posti vacanti.
((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Entrata in vigore il 30 ottobre 1962
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