Art. 201.
La facolta' di aprire convitti di educazione per alunni di scuole elementari e secondarie e' concessa pure ai privati cittadini con le stesse norme stabilite dal Capo 12° del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 per l'apertura di istituti privati di istruzione.
La facolta' di aprire convitti di educazione per alunni di scuole elementari e secondarie e' concessa pure ai privati cittadini con le stesse norme stabilite dal Capo 12° del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 per l'apertura di istituti privati di istruzione.