Articolo 201 del Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009
Articolo 200Articolo 202
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1 ottobre 1925
Art. 201.

La facolta' di aprire convitti di educazione per alunni di scuole elementari e secondarie e' concessa pure ai privati cittadini con le stesse norme stabilite dal Capo 12° del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 per l'apertura di istituti privati di istruzione.

Entrata in vigore il 1 ottobre 1925
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