Articolo 12 ter del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Articolo 12 bisArticolo 12 quater
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21 dicembre 2021
Art. 12-ter. (( (Requisiti ai fini dell'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118). )) (( 1. Il requisito dell'inattivita' lavorativa previsto dall' articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attivita' lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall' articolo 14-septies del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13. ))
Entrata in vigore il 21 dicembre 2021
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