Articolo 3 bis del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Articolo 3Articolo 3 ter
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21 dicembre 2021
Art. 3-bis. (( (Non impugnabilita' dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilita' del ruolo). )) (( 1. All' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell' articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 , per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". ))
Entrata in vigore il 21 dicembre 2021
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