Articolo 36 bis del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
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Art. 36-bis. (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro) 1. ((IL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81, COME MODIFICATO DALLA L. 13 DICEMBRE 2024, N. 203, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
2. ((IL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81, COME MODIFICATO DALLA L. 13 DICEMBRE 2024, N. 203, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81, COME MODIFICATO DALLA L. 13 DICEMBRE 2024, N. 203)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81, COME MODIFICATO DALLA L. 13 DICEMBRE 2024, N. 203)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81, COME MODIFICATO DALLA L. 13 DICEMBRE 2024, N. 203)) .
6. L' articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , e' sostituito dal seguente:
"10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all' articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa".
7. All' articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e' altresi' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata."; (36)
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non e' ammessa la procedura di diffida di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 ".
7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all' articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 , relativi alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle entrate ed e' soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16.
8. Le agevolazioni di cui all' articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarita' contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".
10. All' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 , dopo le parole: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".
11. Il termine di prescrizione di cui all' articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335 , relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995 , e' prorogato fino al 31 dicembre 2007.
12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , le risorse destinate alla finalita' di cui all' articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalita' di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 , e successive modificazioni.

------------- AGGIORNAMENTO (36)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 13 novembre 2014, n. 254 (in G.U. 1a s.s. 19/11/2014, n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248 , che ha modificato l' art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge del 23 aprile 2002, n. 73 , nella parte in cui stabilisce: «L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata»".
Entrata in vigore il 12 gennaio 2025
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