Articolo 34 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
Articolo 33Articolo 35
Versione
4 luglio 2006
Art. 34. Criteri per i trattamenti accessori massimi
e pubblicita' degli incarichi di consulenza 1. All' articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione.".
2. All' articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.".
3. All' articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , dopo le parole: "dati raccolti" sono inserite le seguenti: ", adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza.".
Entrata in vigore il 4 luglio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente