Art. 40-bis. (( (Norma transitoria) )) (( 1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ))
Versione
12 agosto 2006
12 agosto 2006
Commentari • 0
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2018, n. 980Provvedimento: […] La società ricorrente lamenta, con l'unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art. 40 bis D.L. 223 del 2006, convertito in L. 248/2006, avendo la C.T.R. della Lombardia erroneamente ritenuto che l'art. 40 bis citato riguardasse gli aspetti sanzionatori correlati alla violazioni della nuova disciplina, trascurando di rilevare che la norma menzionata si riferisce invece a tutte le disposizioni del decreto, a nulla rilevando che l'art. 36 comma 15 stabilisca, quale dies a quo per l'efficacia dell'abrogazione dell'art. 33 L. 388/2000, la data di entrata in vigore del decreto Bersani. […]Leggi di più...
- art. 36 D.L. n. 223 del 2006·
- imposta catastale·
- art. 40 bis D.L. n. 223 del 2006·
- abrogatione legge precedente·
- interpretazione normativa·
- criterio di specialità·
- affidamento legittimo·
- diritto transitorio·
- D.L. n. 223 del 2006·
- compensazione spese di lite·
- legge di conversione·
- imposta ipotecaria·
- imposta di registro
- 2. Trib. Roma, sentenza 17/06/2025Provvedimento: IL TRIBUNALE DI ROMA XIV SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio e così composto: dott. Stefano Cardinali Presidente dott.ssa Daniela Cavaliere Giudice rel. dott. Claudio Tedeschi Giudice ha emesso il seguente DECRETO nel giudizio, in riassunzione ex art. 392 c.p.c, di opposizione allo stato passivo, ex art. 98 l. fall., della , PROCEDURA N. Controparte_1 3/2010 (C.F.: ), iscritto al n. RG 17678/2023 degli affari civili contenziosi P.IVA_1 TRA AVV. (C.F.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in in Roma alla via Monte Zebio n. 19 presso l'avv. Francesco Grisanti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; Parte opponente E Controparte_2 (C.F.: ) …Leggi di più...
- compensi avvocato·
- art. 2729 c.c.·
- privilegio creditizio·
- art. 98 l.f.·
- art. 2233 c.c.·
- opposizione allo stato passivo·
- onere della prova·
- prova testimoniale·
- forma scritta ad substantiam·
- presunzioni semplici
- 3. Trib. Roma, decreto 18/06/2025Provvedimento: IL TRIBUNALE DI ROMA XIV SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio e così composto: dott. Stefano Cardinali Presidente dott.ssa Daniela Cavaliere Giudice rel. dott. Claudio Tedeschi Giudice ha emesso il seguente DECRETO nel giudizio, in riassunzione ex art. 392 c.p.c, di opposizione allo stato passivo, ex art. 98 l. fall., della , PROCEDURA N. Controparte_1 3/2010 (C.F.: ), iscritto al n. RG 17678/2023 degli affari civili contenziosi P.IVA_1 TRA AVV. (C.F.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in in Roma alla via Monte Zebio n. 19 presso l'avv. Francesco Grisanti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; Parte opponente E Controparte_2 (C.F.: ) …Leggi di più...