Articolo 40 bis del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
Articolo 40
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12 agosto 2006
Art. 40-bis. (( (Norma transitoria) )) (( 1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ))
Entrata in vigore il 12 agosto 2006
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