Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 agosto 1959 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 giugno 2012 |
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Giurisprudenza • 16
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1.
Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attivita' produttive ed a valorizzare risorse economiche e possibilita' di lavoro possono essere concessi, nei termini ed alle condizioni stabilite con i successivi articoli 2 e 3 della presente legge, finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese, di importo non superiore a 500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e di importo non superiore a 250 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali gia' esistenti, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese.
Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di importo di cui al precedente comma sono stabiliti in 1.000 milioni di di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e 500 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti gia' esistenti, ed il tasso di interesse non puo' essere superiore al 3 per cento.
In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui al successivo articolo 5, i limiti d'importo per la costruzione di nuovi impianti, stabiliti nel primo comma del presente articolo in 500 milioni di lire, e nel secondo comma in 1.000 milioni di lire, possono essere elevati rispettivamente sino a 1.000 milioni ed a 1.500 milioni di lire. - Articolo 2Art. 2.
I finanziamenti di cui al precedente articolo sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e Statutarie, dagli istituti e aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Per i territori di cui all' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , e successive modificazioni ed integrazioni, detti finanziamenti potranno essere accordati dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298 , e da tutti gli altri Istituti di credito che possono fruire del contributo di cui all' articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634 .
I finanziamenti stessi non potranno avere durata superiore a dieci anni, ed a quindici anni nei territori di cui al secondo comma dell'articolo 1.
I tassi di interesse indicati nell'articolo precedente potranno essere applicati ai finanziamenti le cui domande, corredate dei progetti esecutivi, perverranno agli Istituti ed Aziende di credito nel periodo dal 1 agosto 1959 al 30 giugno 1961, ed i cui contratti saranno stipulati entro il 31 dicembre 1961.
Nel caso che gli stanziamenti di cui al successivo articolo 9 non risultassero completamente impegnati, i termini di cui al precedente comma potranno essere prorogati, al massimo per un biennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. - Articolo 3Art. 3.
I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 non potranno superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.