Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239
Articolo 2
Versione
7 luglio 1972
Art. 1.
Le ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, cui rispettivamente sono demandate per legge le funzioni di riscontro amministrativo-contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili, esercitano anche il riscontro sui conti amministrativi che debbono essere resi da coloro che sono incaricati di accertare, riscuotere e versare entrate di qualsiasi natura di competenza dello Stato.
I tesorieri debbono trasmettere mensilmente alla Direzione generale del tesoro il conto dei versamenti delle entrate effettuati nelle loro casse.
Entrata in vigore il 7 luglio 1972
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente