Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170
Articolo 18Articolo 20
Versione
2 novembre 2007
Art. 19. Ambito di applicazione e durata 1. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995 .
Nota all'art. 19:
- Per il testo dell' art. 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 2 novembre 2007
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