Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170
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2 novembre 2007
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9 giugno 2009
Art. 22. Indennita' pensionabile 1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220 , sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi Incrementi mensili lordi (euro) Valori mensili lordi (euro) Tenente Colonnello/Maggiore 13,00 812,70 Capitano 12,70 797,60 Tenente 12,60 790,30 Sottotenente 12,10 758,30 Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante 12,30 772,10 Maresciallo capo 11,80 737,30 Maresciallo ordinario 11,40 714,40 Maresciallo 11,00 692,00 Brigadiere Capo 11,30 711,10 Brigadiere 10,70 669,20 Vice Brigadiere 10,60 665,90 Appuntato Scelto 9,50 598,90 Appuntato 8,70 545,30 Carabiniere scelto/Finanziere scelto 8,00 500,30 ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto che (con l'art. 27, comma 1) "La decorrenza delle misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all' articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , viene retrodata al 1° febbraio 2007".
Entrata in vigore il 9 giugno 2009
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