Articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170
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2 novembre 2007
Art. 18. Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione 1. Al fine di garantire uniformita' applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.
2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 .
Note all'art. 18:
- Per il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , si veda in note alla premessa.
- Il testo dell'art. 8, comma 1, del citato decreto n. 195 del 1995, e' il seguente:
«Art. 8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti). - 1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita' nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni.».
Entrata in vigore il 2 novembre 2007
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