Art. 36. Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione 1. Al fine di garantire uniformita' applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.
2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 .
Note all'art. 36:
- Per il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , si vedano le note alle premesse.
- Per il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , si vedano le note all'art. 18.
2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 .
Note all'art. 36:
- Per il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , si vedano le note alle premesse.
- Per il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , si vedano le note all'art. 18.