Art. 35. Tutela legale 1. Le disposizioni di cui all' articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell' articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135 , si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
Nota all'art. 35:
- Per il testo dell' art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 , e dell' art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 , si vedano le note all'art. 17.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
Nota all'art. 35:
- Per il testo dell' art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 , e dell' art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 , si vedano le note all'art. 17.