Art. 10. Orario di lavoro 1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24,00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di Euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.(1) (3) (4) ((5)) 4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 15, comma 4) che "Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell' articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00." --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 476) che "L' articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , e l' articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 , si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non da' diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell' articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 , nel modificare l' art. 10, comma 4 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 , a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00".
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24,00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di Euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.(1) (3) (4) ((5)) 4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 15, comma 4) che "Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell' articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00." --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 476) che "L' articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , e l' articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 , si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non da' diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell' articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 , nel modificare l' art. 10, comma 4 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 , a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00".