Articolo 29 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R 22 settembre 1988, n. 448
Articolo 28Articolo 30
Versione
24 ottobre 1989
Art. 29
(Spese processuali)
1. La sentenza di condanna nei confronti di persona minore degli anni diciotto al momento in cui ha commesso il fatto non comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di quelle per il suo mantenimento in carcere.
2. I crediti per le spese indicate nel comma 1, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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