(Disposizioni transitorie)
1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 , la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'articolo 27 del medesimo decreto puo' essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento. ((4))
2. Le disposizioni degli articoli 28 , 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n.
250, (in G.U. 1a s.s. 12/6/1991, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 26 e 30, primo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 , testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 ".