(Sospensione del processo e messa alla prova)
1. Il giudice provvede a norma dell' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 , sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.
2. Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:
a) le modalita' di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;
b) gli impegni specifici che il minorenne assume;
c) le modalita' di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale;
d) le modalita' di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.
3. I servizi informano periodicamente il giudice dell'attivita' svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.
4. Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalita' di procedura, gli operatori e il minorenne.
5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28 comma 5 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 , i servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenne e sull'evoluzione della sua personalita' al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonche' al pubblico ministero, il quale puo' chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto.