(Coordinamento dei servizi)
1. D'intesa con le regioni e gli enti interessati, e' costituita presso ogni centro per la giustizia minorile una commissione per il coordinamento delle attivita' dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali.
2. Presso il ministero di grazia e giustizia e' costituita una commissione centrale per il coordinamento delle attivita' dei servizi indicati nel comma 1. La costituzione, la composizione e il funzionamento della commissione sono determinati con decreto del ministro di grazia e giustizia d'intesa con le regioni.