(Esecuzione di provvedimenti limitativi della liberta' personale)
1. Le misure cautelari, le misure penali di comunita', le altre misure alternative, le ((pene)) sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalita' previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di eta', sempre che, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresi' delle finalita' rieducative ovvero quando le predette finalita' non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di eta'.