Articolo 1 del Decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82
Articolo 2
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31 marzo 2004
Art. 1. 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: «31 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2004»;
b) nell'allegato 1, le parole: «30 giugno 2004» e «30 settembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «30 settembre 2004» e «30 novembre 2004».
Entrata in vigore il 31 marzo 2004
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