Articolo 4 della Legge 4 agosto 1955, n. 692
Articolo 3Articolo 5
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19 agosto 1955
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25 dicembre 1960
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27 ottobre 1970
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1 giugno 1977
Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 4 MAGGIO 1977, N.187 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 LUGLIO 1977, N. 395 ))
Entrata in vigore il 1 giugno 1977
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