19 agosto 1955
25 dicembre 1960
27 ottobre 1970
1 giugno 1977
Commentari • 3
- 1. Circolare del 12/02/1976 n. 9 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 12 febbraio 1976
[…] prezzo CIP da applicare per le cessioni di prodotti medicinali effettuate dai farmacisti nei confronti degli Enti mutualistici, operato in virtu\' dell\'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, integrato dal D.L. 27 agosto 1970, n. 621, determinava una corrispondente riduzione dell\'importo che doveva essere assoggettato all\'IVA.
Leggi di più… - 2. Risoluzione del 06/02/1976 n. 1320 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 6 febbraio 1976
La S.V. Onorevole ha presentato la seguente interrogazione con richiesta di risposta scritta: "Al Ministro delle Finanze. - Per sapere se sia vero che dal ministero e\' stata diramata una nota in data 3 gennaio 1974, pare a firma Cesareo, con la quale si chiarisce che i farmacisti devono pagare l\'IVA per le specialita\' vendute agli enti mutualistici soltanto sul 75 per cento del prezzo CIP imposto al pubblico. Se non ritenga tale direttiva illegittima in quanto realizza una vera e propria esenzione a favore dei farmacisti poiche\' il prezzo da questi incassato e\' inferiore ai prezzi CIP soltanto del 6 per cento, mentre lo sconto del 19 per cento posto a carico dei produttori …
Leggi di più… - 3. Risoluzione del 10/08/1973 n. 503548 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 10 agosto 1973
In relazione alla questione prospettata da ..... circa la determinazione, agli effetti dell\'I.V.A., della base imponibile nelle cessioni di prodotti farmaceutici agli Enti mutualistici, si conviene che lo sconto sul prezzo CIP di vendita al pubblico - operato a favore di detti enti in virtu\' dell\'art. 4 della legge 4.8.1955, n. 692, integrato dal D.L. 27.8.1970, n. 621 - determina, ai sensi delle vigenti disposizioni, una corrispondente riduzione dell\'importo che deve essere assoggettato al tributo.
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Giurisprudenza • 23
- 1. Corte Cost., sentenza 28/07/1976, n. 203Provvedimento: […] Tale sistema di determinazione delle somme, di cui l'INAM chiede il rimborso, renderebbe rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 692/1955, che, per l'illimitato potere amministrativo concesso all'ente, consentirebbe lo spreco del pubblico denaro, […] Dopo ampia motivazione sullo spreco del pubblico denaro nella gestione INAM, l'ordinanza rileva, ancora, che gli artt. 4 della legge n. 692/1955 e 32 del d.l. n. 745/1970 sarebbero in contrasto con gli artt. 3 e 23 Cost., nella parte in cui attribuiscono all'INAM un vasto potere discrezionale: […]Leggi di più...
- legge 4 agosto 1955, n. 692, art. 4, e d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 32·
- inammissibilita'.·
- difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo·
- istituti ed enti mutualistici nazionali·
- sent. 203/76. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
- 2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/1978, n. 1984Provvedimento: L'esame delle ricette mediche da parte dei tariffatori dipendenti dall'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici serve unicamente alla definizione dei rapporti tra farmacisti ed enti mutualistici, in ordine agli sconti che i primi debbono effettuare ai secondi, ai sensi dell'art 4 della legge n 692 del 1955 (estendente l'assistenza malattia ai pensionati per invalidita e vecchiaia), ma non serve ai rapporti con il pubblico, utente del servizio farmaceutico. […]Leggi di più...
- legittimita·
- attivita compiuta da dipendenti non laureati in farmacia·
- igiene e sanita pubblica·
- professioni sanitarie·
- fattispecie in tema di diritto alla retribuzione esercitato per detta attivita·
- farmacista·
- professioni ed arti sanitarie·
- sconti dovuti dai farmacisti agli enti mutualistici
- 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 26/10/1973, n. 2768Provvedimento: […] La vendita 'diretta' e eccezionalmente consentita a favore degli istituti ed enti assistenziali indicati dall'art 2 della legge 4 agosto 1955, n 692 - integrato dall'art 1 della legge 29 novembre 1957, n 1177 - con i limiti posti dall'art 4 della stessa legge n 692 del 1955, nonche a favore degli ospedali autorizzati a gestire una farmacia interna, alla quale e peraltro inibita qualsiasi facolta di vendita al pubblico (art 114 del tu delle leggi sanitarie). […]Leggi di più...
- attivita soggette a vigilanza sanitaria·
- igiene e sanita pubblica·
- sussistenza·
- specialita medicinali (produzione e commercio)·
- interesse all'impugnazione·
- valutazione e liquidazione·
- condizioni·
- obbligo del risarcimento del danno·
- concorrenza sleale·
- criteri equitativi·
- impugnazioni in generale·
- procedimento civile·
- irrilevanza·
- fattispecie in tema di risarcimento danni per concorrenza sleale·
- prezzo ai farmacisti
- 4. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/10/1985, n. 5150Provvedimento: L'esame delle ricette mediche da parte dell'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici, svolto in funzione della definizione dei rapporti tra farmacisti ed enti mutualistici in ordine agli sconti dovuti (in virtù dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955 n. 692) dai primi ai secondi, non costituisce attività professionale di carattere esterno ma attività amministrativa interna, che, non essendo soggetta ai limiti imposti per l'Esercizio della professione di farmacista, può essere svolta - con diritto all'attribuzione della qualifica corrispondente alle effettive funzioni - anche da persone sfornite del diploma di laurea in farmacia. ( Conf 4693/83, mass n 429592; ( Conf 3087/81, mass n 413653; ( Conf 871/81, mass n 411373).*Leggi di più...
- svolgimento ad opera di persone non laureate in farmacia·
- ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici·
- diritto all'attribuzione della qualifica corrispondente alle effettive mansioni·
- natura di tale attività·
- professioni sanitarie·
- sussistenza·
- igiene e sanità pubblica·
- validità·
- farmacista·
- professioni ed arti sanitarie
- 5. Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/1986, n. 716Provvedimento: È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955 n. 692 in tema di sconti obbligatori sui medicinali, sotto il profilo di una pretesa disparità di trattamento fra prodotti galenici e specialità medicinali, in quanto il terzo comma di tale norma - anche nel nuovo testo introdotto con l'art. 32 del d.l. n. 745 del 1970, convertito nella legge 18 dicembre 1970 n. 1034 si riferisce espressamente al primo comma dello stesso art. 4, per cui il raggio di estensione dello sconto è identico a quello dell'acquisto diretto previsto in Forma alternativa dalla legge la quale, pertanto, non opera alcuna discriminazione di trattamento;Leggi di più...
- servizio farmaceutico·
- medicinali·
- tariffe·
- trasmissione periodica di estratto conto da una parte all'altra·
- manifesta infondatezza·
- vendita·
- prova civile·
- valore probatorio·
- esercizio della farmacia·
- adozione tra le parti di un regime continuativo di contabilizzazione di rapporti di dare ed avere·
- igiene e sanità pubblica·
- art. 4 legge 4 agosto 1955, n. 692·
- onere della prova·
- questione di legittimità costituzionale·
- professioni ed arti sanitarie