Art. 9. Fondo per rischi finanziari generali
(articolo 38 della direttiva 86/635/CEE) 1. E' ammessa la costituzione di un fondo per rischi finanziari generali destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni finanziarie. Il saldo delle dotazioni e dei prelievi riguardanti tale fondo e' iscritto in apposita voce di conto economico.
(articolo 38 della direttiva 86/635/CEE) 1. E' ammessa la costituzione di un fondo per rischi finanziari generali destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni finanziarie. Il saldo delle dotazioni e dei prelievi riguardanti tale fondo e' iscritto in apposita voce di conto economico.