Articolo 9 del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136
Articolo 8Articolo 10
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16 settembre 2015
Art. 9. Fondo per rischi finanziari generali
(articolo 38 della direttiva 86/635/CEE) 1. E' ammessa la costituzione di un fondo per rischi finanziari generali destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni finanziarie. Il saldo delle dotazioni e dei prelievi riguardanti tale fondo e' iscritto in apposita voce di conto economico.
Entrata in vigore il 16 settembre 2015
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