Articolo 2 del Decreto 16 maggio 1991, n. 198
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 luglio 1991
Art. 2. Requisiti per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori 1. Ai fini dell'iscrizione in via provvisoria nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , le imprese individuali e societarie oltre ai requisiti previsti dal gia' citato art. 13, devono dimostrare di:
a) soddisfare al requisito della onorabilita';
b) soddisfare al requisito della capacita' finanziaria;
c) possedere adeguata capacita' professionale.
2. Il mancato permanere dei predetti requisiti comporta la esclusione dall'elenco separato di cui al richiamato sesto comma dell'art. 13 della legge n. 298/1974 , ovvero la cancellazione dall'albo ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 13 della legge n. 298/1974 si veda nelle note all'art. 1.
- Ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge l'impresa e' cancellata dall'albo "quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per la iscrizione previsti dall'art. 13 della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di cui al successivo art. 21".
Entrata in vigore il 9 luglio 1991
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