Articolo 8 del Decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178
Articolo 7Articolo 9
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11 dicembre 2025
Art. 8. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190 1. All' articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole da: «Fermo restando» fino a: «gli» sono sostituite dalla seguente: «Gli» e le parole «delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 » sono sostituite dalle seguenti: «della valutazione di impatto ambientale ovvero della valutazione di incidenza ambientale»;
2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « La verifica di assoggettabilita' a VIA, ove occorrente, precede l'avvio del procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo e ha una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione effettuata ai sensi dell' articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . Nel caso di interventi sottoposti al regime di cui al presente articolo che richiedono la realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo, di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , e' acquisito, ai sensi del comma 10, nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo. »;
3) al terzo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;
b) al comma 2, alinea, le parole: « , mediante la piattaforma SUER, » sono soppresse e le parole da: «dell'articolo 19» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 5, comma 3, lettera b) »; c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
« 2-bis. Ai fini del presente articolo, il punto di contatto di cui all' articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 , e' individuato nella regione territorialmente competente, o nell'ente delegato dalla medesima, oppure nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 2. »; d) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: « la valutazione di impatto ambientale, » sono sostituite dalle seguenti: « la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale, l'autorizzazione » e dopo le parole «paesaggistica e culturale,» sono inserite le seguenti: « il rilascio di eventuali titoli edilizi »;
2) al terzo periodo, le parole: «Inoltre, allega» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto proponente allega altresi' all'istanza di cui al comma 2», dopo le parole: «risulti la disponibilita'» sono inserite le seguenti: «della risorsa ovvero», dopo le parole: «dell'area» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le superfici pubbliche,» e le parole: « , ivi comprese le aree demaniali, » sono soppresse;
3) dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Ai fini di cui al terzo periodo, la disponibilita' dell'area puo' risultare anche da contratti preliminari.»;
e) al comma 5, le parole: « valutazioni ambientali » sono sostituite dalle seguenti: « valutazione di impatto ambientale »; f) al comma 6, le parole: « valutazioni ambientali » sono sostituite dalle seguenti: « valutazione di impatto ambientale »; g) al comma 7, primo periodo, le parole: «ha la facolta' di assegnare» sono sostituite dalla seguente: «assegna» e la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «centoventi»; h) al comma 9:
1) al primo periodo, le parole: « per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA o » sono soppresse e, dopo le parole: «sottoposti a VIA» sono inserite le seguenti: « o di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a valutazione di incidenza ambientale »;
2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso di progetti sottoposti sia a VIA che a valutazione di incidenza ambientale, la sospensione del termine di conclusione della conferenza non eccede i centoventi giorni.»;
i) al comma 10:
1) alla lettera a), le parole: « o di verifica di assoggettabilita' a VIA » sono soppresse;
2) dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
« a-bis) comprende la valutazione di incidenza ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 , ove occorrente; »;
3) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi inclusi gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edilizi »;
4) alla lettera c), le parole da: «. Nei casi di cui» fino a:
«n. 241» sono soppresse;
5) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
« c-bis) reca, ove occorra, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita'; »;
6) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
« d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente e' tenuto a prestarle, comunque non oltre centoventi giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio stesso, nonche' le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata. Le garanzie finanziarie e le compensazioni di cui alla presente lettera non sono dovute nel caso di interventi realizzati su superfici edificate ovvero sulle strutture di copertura ricadenti nei parcheggi. ». l) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
« 10-bis. Ove occorra ai sensi del comma 3, terzo periodo, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di un anno dalla relativa adozione. »; m) al comma 11,
1) al primo periodo, la parola: « quattro » e' sostituita dalla seguente: « cinque » e dopo le parole: «dei tempi» sono inserite le seguenti: « occorrenti per la definizione di eventuali procedure espropriative, nonche' di quelli »;
2) dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'autorizzazione decade altresi' in caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie entro il termine stabilito ai sensi del comma 10, lettera d).»
n) al comma 13:
1) al secondo periodo, le parole: « a valutazioni ambientali » sono sostituite dalle seguenti: « alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;
2) al quarto periodo, le parole: «si esprimono» sono sostituite dalle seguenti: «qualora ricompresi tra le opere di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , si esprime» e le parole: «e la regione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma»;
o) il comma 14 e' abrogato.
Entrata in vigore il 11 dicembre 2025
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